La prescrizione dei crediti commerciali: quando il creditore perde il diritto di esigere un credito

In materia di recupero crediti, l’azione tempestiva è essenziale per la buona riuscita di qualsiasi operazione. Oltre a questo, occorre però tenere presente i termini di prescrizione dei crediti commerciali.

Trascorso il tempo stabilito per legge, infatti, il creditore perde il diritto di esigere il proprio credito.

Nelle azioni di recupero crediti, la tempestività è essenziale per garantire la buona riuscita di qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, ma soprattutto è importante evitare di superare i termini di prescrizione dei crediti commerciali.

Secondo il nostro Codice Civile, infatti, “Ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. La norma fa riferimento, naturalmente, ai diritti patrimoniali.

Rientra tra questi diritti estinguibili anche il diritto alla riscossione di una somma dovuta e il tempo determinato dalla legge in questo caso è, in linea generale, di 10 anni dall’effettuazione del credito.

 

Le eccezioni

Il termine della prescrizione infatti può essere soggetto a interruzione o a sospensione. Il conteggio dei tempi per la prescrizione dei crediti commerciali infatti si interrompe quando il titolare del credito esercita il suo diritto attraverso una richiesta scritta (è sufficiente anche una raccomandata con ricevuta di ritorno) o attraverso la notifica di un atto giudiziario. Si verifica una interruzione dei tempi di prescrizione del credito anche nel momento in cui il diritto alla riscossione viene riconosciuto da parte del debitore.

Quanto alla sospensione, può avvenire in alcuni casi particolari, come l’esistenza di particolari legami tra le parti, da particolari condizioni del titolare del diritto e da vincoli a cui possono essere sottoposti i beni delle persone coinvolte.

In caso di sospensione, il conteggio del periodo di prescrizione viene – appunto – sospeso sino al momento in cui è possibile riattivarlo, sommando il periodo precedente con quello successivo. In caso di interruzione invece il conteggio del periodo di prescrizione si azzera, e potrà eventualmente ricominciare da capo al nuovo verificarsi delle condizioni necessarie.

Abbiamo detto che termine di prescrizione ordinario, previsto dal Codice Civile all’articolo 2946, è di 10 anni. Vi sono però delle eccezioni a questa regola. In linea generale, i termini per la prescrizione del credito possono essere riassunti come segue:

  • Dieci anni per i crediti con banche e finanziarie, rate di mutuo, crediti derivanti da contratti o atti illeciti;
  • Cinque anni per il pagamento dei canoni di locazione, degli interessi, per retribuzioni e trattamenti di fine rapporto, per il pagamento di spese condominiali, canoni d’affitto e per il pagamento di utili da parte della società;
  • Tre anni per i crediti per prestazioni professionali;
  • Due anni per i crediti derivanti dalla circolazione di veicoli (per esempio il risarcimento danni in caso di incidente stradale) e per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas;
  • Un anno per il pagamento dei premi di polizza assicurativa;
  • Sei mesi per i crediti degli albergatori.

Questi sono i termini oltre i quali il creditore, se non ha svolto nessuna azione dimostrabile di recupero crediti, perde il diritto a esigere il pagamento di quanto dovuto. È però sempre importante ricordare che per garantirsi il successo di un’azione di recupero crediti, sia stragiudiziale che giudiziale, è necessario agire molto prima rispetto a questi termini estremi.

La tempestività dell’azione di sollecito,soft collection e anche di eventuali azioni legali influenza pesantemente il successo di qualsiasi azione di recupero crediti.