Ordine di pagamento o titolo esecutivo

Il recupero crediti giudiziale: vantaggi e insidie

Venuti meno i tentativi di ottenere il credito in via stragiudiziale si ricorre al recupero crediti giudiziale; la domanda va presentata in via ufficiale all’Autorità Giudiziaria, per ottenere in primo luogo il riconoscimento della propria richiesta.
Richiesta che non può fare a meno di un titolo esecutivo con cui pretendere il versamento dall’insolvente.
Sovente sarà necessario esaminare lo scenario in cui è cresciuta la richiesta creditoria; spesso infatti, il versamento di quanto vantato corrisponde ad un’esecuzione inesatta o tardiva di un lavoro o di un servizio pattuito.

Stando al codice civile (cfr art. 1281), la situazione del creditore è più tutelata poiché vede l’applicazione del principio della cosiddetta presunzione della colpa. Il creditore deve chiarire la causa dell’inadempimento e la quantificazione del danno. Il debitore ha l’onere di provare che ha avuto luogo una impossibilità al pagamento per motivi indipendenti da lui.

L’articolo 474 del codice di procedura civile stabilisce che l’esecuzione forzata si può avere solo dopo un titolo esecutivo che riguardi un diritto certo, liquido ed esigibile. Il comma 2 di questo articolo aiuta a capire quali atti e quali documenti siano riconosciuti dalla legge per quanto concerne i titoli esecutivi, sia giudiziali, sia stragiudiziali.
Fanno parte della tipologia “titoli giudiziali”:

  • le sentenze di condanna passate in giudicato;
  • le sentenze di primo grado, anche quelle provvisoriamente esecutive;
  • i verbali di conciliazione giudiziale e stragiudiziale;
  • i decreti ingiuntivi cui non ci si è opposti o che sono stati dichiarati provvisoriamente esecutivi;
  • le licenze e gli sfratti convalidati e le ordinanze con condanne a pagamenti di denaro.

Rientrano nella voce “stragiudiziali” le scritture private autenticate, le cambiali e altri titoli di credito, gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale che ne abbia facoltà in base alla normativa in vigore. Rientrano in questo contesto le decisioni delle istituzioni dell’Unione Europea ed i titoli esecutivi europei (reg. UE n. 805 /2004 e segg).
Quando si ricorre al recupero crediti giudiziale, inoltre, solo la “spedizione in forma esecutiva” del titolo può permettere al creditore di ottenere il pagamento.

 

Il ruolo della fattura nel recupero crediti giudiziale

Nel commercio è una cosa abituale l’emissione di fatture. Questo si può allacciare alla problematica della prova scritta; essa, nella consuetudine non solo commerciale, ma specialmente legale, funge da prova di un legame giuridico tra insolvente e creditore e sta alla base del recupero crediti per via giudiziale.

Se il pagamento non ha avuto luogo, può essere raccomandata al creditore la richiesta di emanazione a suo vantaggio di ordinanza prescrittiva dal Tribunale Civile competente.
La condicio sine qua non per ottenerla è mostrare una prova scritta. Può trattarsi di una dichiarazione firmata dal debitore, di un contratto, di una fattura, di un titolo di credito o di un ordinativo inviato dal debitore con su la sua firma.
Il tutto va analizzato alla luce del fatto che, solitamente, i contratti sono in forma scritta (verba volant scripta manent) e che al loro interno ci sono clausole che contemplano la possibilità di difetti di esecuzione, ritardi, penali, interessi, more, eccetera.

Per il recupero del credito la legge concede l’emissione di un decreto ingiuntivo anche solo con la fattura; dunque, una volta redatta questa e se vi è la prova che il debitore non ha risposto ai solleciti di pagamento, il creditore può presentare un ricorso per decreto ingiuntivo.
Il problema è che questo sistema potrebbe spingere qualcuno ad atti disonesti, come la creazione di fatture false per la richiesta di presunti crediti vantati. Pertanto, le fatture non accettate dal moroso, pur essendo un requisito obbligatorio per poter ottenere l’emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice, non sono una prova del credito valida al 100%.

Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, il creditore non potrà basare la propria pretesa sulla documentazione già agli atti, ma dovrà provare in un altro modo il proprio credito.
Nel processo ordinario che si tiene dopo l’opposizione al decreto ingiuntivo la fattura non è di per sé una prova in favore del creditore. Questo per evitare che, anche dopo il decreto ingiuntivo, l’onere della prova tocchi sempre al debitore.

 

La nostra competenza al vostro servizio

Avete visto che anche il recupero crediti giudiziale non è una passeggiata ed è pieno d’insidie. Se siete un’azienda piccola e medio piccola e volete essere affiancati in questo percorso, non esitate a contattarci.