La normativa relativa al recupero crediti

Quando si parla di recupero crediti, la normativa di riferimento principale è contenuta nell’articolo 115 del TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Si tratta del Regio Decreto del 18 giugno 1931 numero 773 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale numero 146 del 26 giugno 1931.
In base al Regolamento di Esecuzione del TULPS (R.D. 06/05/1940 n. 635 Artt. 204-223) le agenzie di recupero crediti sono imprese intermediarie che si occupano degli affari di terzi.

Nell’ottobre 2008 c’è stata la riforma del TULPS con un decreto legge. Che cos’è cambiato nella normativa sul recupero crediti?
Adesso, chi svolge il recupero crediti deve provvedere all’esibizione o alla comunicazione del committente della licenza, comunicare preventivamente all’ufficio competente il suo rilascio e l’elenco dei propri agenti, indicando le loro zone di competenza.
Inoltre, per tale attività non vi sono più limiti territoriali; prima sì.
Infine, occorre tenere a disposizione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni e i suoi usi; inoltre gli agenti di una società di riscossione sono obbligati a esibire una copia della licenza ogni volta che le Forze dell’Ordine lo richiedono, nonché a dire per quale agenzia di recupero crediti lavorano.

 

La normativa sulla privacy e il recupero crediti

Anche il recupero crediti ha dovuto fare i conti con la normativa che tutela i dati personali e regola il loro trattamento, e con il GDPR.
La tutela della privacy però riguarda solamente le persone fisiche e non le persone giuridiche.
Per dato personale si intende, infatti, ogni informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e per trattamento di dati si intendono azioni come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione e la comunicazione tramite la loro trasmissione.

In breve, il creditore deve girare questi dati all’agenzia di recupero crediti. Come farà senza violare la normativa sulla privacy?
Il garante della privacy nel 2016 ha detto che possono essere trasmessi solamente quei dati che servono ai fini del recupero e cioè i dati anagrafici del debitore, la quota del credito, le condizioni di pagamento e i recapiti, anche quelli telefonici.
Alla base, il cliente ha già espresso il consenso al trattamento dei dati personali se questo consenso era necessario per il proseguimento del rapporto. Tuttavia, siccome il diritto al credito è tutelato dalla legge, il trattamento dei dati del debitore può esserci anche se manca il relativo consenso.

Infine, sempre il garante della privacy ha detto che non si possono avere comportamenti che ledano alla dignità del debitore, invasivi e che violino la sua riservatezza.

 

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