Pignoramento e rivendita beni
Il recupero crediti legale
Nel contesto del recupero crediti legale, c’è il pignoramento immobiliare.
Si tratta di un’esecuzione forzata volta a garantire un effetto analogo a quello che si otterrebbe se il debitore pagasse volontariamente il proprio debito. Quindi, i beni gli vengono sottratti in modo coatto e rivenduti e con i soldi ricavati si risarcisce il creditore. Condicio sine qua non è che vi siano il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento sui beni immobili da parte del debitore.
Insieme ai beni immobili, il creditore può chiedere il pignoramento dei mobili.
Il pignoramento e il Codice di Procedura Civile
Il pignoramento immobiliare può avvenire solo se è stato emesso un titolo esecutivo (di cui abbiamo già parlato) che ha accertato l’esistenza di un credito. Tale pignoramento in base all’art. 555 del c.p.c. deve essere fatto tramite una notifica al debitore e la trascrizione di un atto che dichiara:
- i requisiti di qualsiasi atto di parte;
- l’elenco preciso di ciò che si vuole pignorare e i dati che servono a individuare l’immobile;
- il divieto per il debitore di fare alcunché.
Questi documenti devono essere consegnati dall’ufficiale giudiziario, il quale deve fare anche la trascrizione che sarà poi consegnata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Una volta fatto questo, l’ufficiale giudiziario dà al creditore o al suo avvocato l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione, un documento rilasciato dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
L’art. 560 del c.p.c. dice che esistono casi in cui il giudice può ordinare che l’unità immobiliare venga lasciata libera da subito; se all’interno dell’immobile pignorato vi sono beni o documenti inerenti l’attività imprenditoriale dell’occupante, se ne intima a quest’ultimo l’asporto entro un termine non inferiore a 30 giorni, riducibile in caso di urgenza.
La rivendita dei beni
In base all’articolo 498 del c.p.c., il creditore pignorante ha tempo cinque giorni a partire dal pignoramento per avvisare i creditori titolari di un diritto di prelazione sul bene, risultante da pubblici registri, di avere intenzione di effettuare una vendita. Inoltre, deve fare un elenco dei beni pignorati.
La richiesta di vendita del bene pignorato può essere fatta tramite istanza da parte di qualsiasi creditore dotato di titolo esecutivo; deve essere presentata a partire dal decimo giorno dopo la notifica del pignoramento ed entro 45 giorni a partire dal pignoramento stesso, altrimenti questo perde efficacia.
Se la documentazione non è in ordine, il giudice dell’esecuzione dichiara che il pignoramento non è efficace.
Lo stesso giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo se non ci sono altri beni pignorati.
Dopo la presentazione dell’istanza di vendita, entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, il giudice nomina un perito (incaricato di relazionare circa la situazione giuridica del bene e di stimarlo) e fissa un’udienza. Da qui inizia un iter che può durare anche anni.
Se ad essere pignorata è la prima e unica casa, essa è impignorabile solo per gli enti statali/pubblici, non per i privati, se non è di lusso e se il debitore ci abita.
Il debitore ha comunque la possibilità di opporsi al pignoramento e di cercare di trovare un accordo con i debitori.
Quanto scritto in questo articolo, mutatis mutandis, vale anche per i beni “mobili”.
Noi e il recupero crediti legale
Se avete intenzione di presentare un’istanza di pignoramento, contattateci per capire come possiamo supportarvi.
Fonti
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/la-vendita-e-lassegnazione.asp
https://www.altalex.com/guide/pignoramento-immobiliare